Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.
Quali beni sono esclusi dall'attivo ereditario per le successioni aperte dal 1 dicembre 1981 secondo la Legge 355/1985?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 355/1985 estende retroattivamente un beneficio fiscale già previsto dalla normativa sulle successioni, applicandolo alle eredità aperte a partire dal 1 dicembre 1981. Il beneficio consiste nell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni di beni di rilevante interesse culturale, purché vincolati secondo la legge 1089/1939. Questa esclusione riguarda proprietari di beni culturali che si trovano a gestire successioni ereditarie e consente loro di non computare nel valore imponibile della successione i beni artistici, storici e documentari posseduti. In pratica, la norma si applica a cose di interesse archeologico, paleontologico, numismatico, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri rari, stampe, incisioni, pitture, sculture e altre opere d'arte originali che presentino carattere di rarità e pregio, nonché agli archivi dichiarati di notevole interesse storico. Per i commercialisti e i consulenti fiscali, questo significa che nella redazione delle dichiarazioni di successione è necessario verificare se i beni ereditati rientrano nelle categorie protette e se sono stati sottoposti a vincolo culturale, al fine di escluderli correttamente dal calcolo dell'imposta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 13 luglio 1985, n. 355
Testo normativo
LEGGE n. 355/1985
# LEGGE 13 luglio 1985, n. 355
## Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni,
concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse
culturale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall' articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA Il testo dell' articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 , recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall' art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , è il seguente: "Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi: a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; d) le cose indicate nell' art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1081 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 355/1985 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 355/1985 disciplina l'esclusione dall'attivo ereditario per beni vincolati ai sensi della legge 1089/1939, interessando direttamente il calcolo dell'imposta sulle successioni e donazioni. Consulenti fiscali e notai devono verificare la presenza di vincoli culturali su opere d'arte, manoscritti e beni archeologici per applicare correttamente le agevolazioni previste dal DPR 637/1972. La retroattività della norma al 1 dicembre 1981 richiede particolare attenzione nella gestione di successioni già aperte e nella pianificazione patrimoniale di patrimoni contenenti beni di interesse storico-artistico.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.