Legge Agevolazioni

Legge 355/1976

Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

Pubblicato: 05/06/1976 In vigore dal: 05/05/1976 Documento ufficiale

Quali benefici fiscali estende la Legge 355/1976 alle aziende di mezzi meccanici e magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 355/1976 estende alle aziende private di mezzi meccanici e magazzini portuali alcuni benefici precedentemente riservati agli enti portuali pubblici, applicandosi specificamente ai cinque porti indicati (Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina). La norma disciplina le tasse portuali dovute sulle merci sbarcate e imbarcate, stabilendo che queste tasse non possono superare i limiti massimi fissati dal decreto-legge 47/1974. Per le aziende private, il regime fiscale prevede che i proventi delle tasse portuali siano ripartiti: due terzi agli enti portuali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, e un terzo allo Stato. Questo meccanismo di ripartizione rappresenta un beneficio rispetto alla tassazione ordinaria, poiché consente alle aziende di operare in regime fiscale agevolato nei porti interessati, equiparando parzialmente il loro trattamento a quello degli enti pubblici portuali.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 maggio 1976, n. 355

Testo normativo

LEGGE n. 355/1976 # LEGGE 5 maggio 1976, n. 355 ## Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 . I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

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La Legge 355/1976 riguarda le tasse portuali, i tributi locali portuali e il regime fiscale agevolato per le aziende di movimentazione merci. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a deducibilità delle tasse portuali, ripartizione dei proventi tra enti pubblici e Stato, e applicazione dei limiti massimi di tassazione nei porti di rilevanza nazionale. È rilevante anche per la pianificazione fiscale di aziende logistiche e di movimentazione portuale.

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