Legge

Legge 354/2001

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

Pubblicato: 28/09/2001 In vigore dal: 28/09/2001 Documento ufficiale

Quali garanzie finanziarie lo Stato italiano ha riconosciuto alle compagnie aeree a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 354/2001 rappresenta un intervento straordinario dello Stato italiano per sostenere il settore del trasporto aereo in crisi dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Lo Stato ha assunto una garanzia gratuita a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e delle imprese di gestione aeroportuale per coprire i danni causati a terzi da atti di guerra o terrorismo durante l'esercizio del servizio aereo. Questa garanzia si applica specificamente agli importi per i quali le compagnie aeree non riuscivano a ottenere copertura assicurativa dal mercato privato, sia per rifiuto delle assicurazioni che per premi eccessivamente onerosi rispetto alle condizioni ordinarie pre-11 settembre. Il limite massimo di garanzia era fissato a 2,2 miliardi di euro per ciascuna impresa e per singolo sinistro, inizialmente fino al 31 dicembre 2001, successivamente prorogato al 31 marzo 2002. Lo Stato ha escluso ogni azione di rivalsa nei confronti delle imprese beneficiarie, salvo nei casi di dolo o colpa grave, rappresentando così un sostegno incondizionato al settore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 354/2001 # DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354 ## Disposizioni urgenti per il trasporto aereo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America; Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonchè in favore delle imprese di gestione aeroportuale. 2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2001. 3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 dicembre 2001, n. 450 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo 1, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 354/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il D.L. 354/2001 è lo strumento normativo di riferimento per comprendere gli interventi straordinari dello Stato a favore del trasporto aereo, le garanzie pubbliche per rischi di guerra e terrorismo, e la gestione delle crisi settoriali. Consulenti aziendali e professionisti del settore lo consultano per questioni relative a coperture assicurative, responsabilità civile verso terzi, limiti di garanzia pubblica e proroghe temporali degli interventi di sostegno economico.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2001

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizio… Interpello AdE 383 Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandi… Interpello AdE 88 Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3… Risoluzione AdE 380 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo… Interpello AdE 351 Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo … Provvedimento AdE 463 Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugn… Provvedimento AdE 380 Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25… Provvedimento AdE 351 Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'artic… Interpello AdE 327

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →