Legge

Legge 353/2001

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

Pubblicato: 28/09/2001 In vigore dal: 28/09/2001 Documento ufficiale

Quali sanzioni prevede il Decreto-Legge 353/2001 per chi viola le misure sanzionatorie contro i Talibani afghani?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 353/2001 è stato emanato il 28 settembre 2001 per dare esecuzione in Italia alle risoluzioni dell'ONU e ai regolamenti europei che imponevano misure sanzionatorie contro la fazione afghana dei Talibani. Si applica a chiunque compia operazioni in violazione dei divieti stabiliti dal Regolamento CE 467/2001, riguardando principalmente soggetti economici, imprese e intermediari finanziari che potrebbero essere coinvolti in transazioni vietate. Il decreto prevede un sistema di sanzioni articolato: violazioni dell'articolo 2 (congelamento di fondi) comportano sanzioni amministrative da metà a doppio del valore dell'operazione; violazioni dell'articolo 4 sono punite con pene penali secondo l'articolo 250 del codice penale; violazioni dell'articolo 5 secondo l'articolo 247 del codice penale; violazioni degli articoli 6-7 con sanzioni da 200.000 a 2.000.000 di euro; violazioni dell'articolo 8 con sanzioni da 100.000 a 1.000.000 di euro. In tutti i casi di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati o destinati al reato e dei profitti derivanti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 353/2001 # DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353 ## Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 (( . . . )) e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001 , di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001. (( 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo. 2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall' articolo 250 del codice penale . 2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall' articolo 247 del codice penale . 2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. 2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro. 2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto))

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Il Decreto-Legge 353/2001 rappresenta lo strumento normativo italiano per l'implementazione delle sanzioni internazionali ONU e delle misure di congelamento dei fondi, operando nel contesto del diritto penale economico e delle violazioni di embargo. Commercialisti e compliance officer devono conoscere questa normativa per verificare la conformità alle disposizioni su congelamento di fondi, divieti di transazione e obblighi di segnalazione, specialmente in materia di antiriciclaggio e compliance con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

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