Quali sono gli obiettivi e i principi fondamentali della Legge 353/2000 in materia di incendi boschivi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 353/2000 è una legge-quadro nazionale che stabilisce i principi fondamentali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo italiano dagli incendi. Si applica a tutto il territorio nazionale e riguarda tutte le amministrazioni pubbliche competenti in materia forestale, dalle regioni agli enti locali, fino alle strutture statali. La legge prevede che gli enti competenti svolgano attività coordinate di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, utilizzando sia mezzi terrestri che aerei, secondo le competenze definite dal decreto legislativo 112/1998. Oltre alle azioni di contrasto diretto, la normativa richiede anche attività di formazione, informazione ed educazione ambientale per sensibilizzare la popolazione. Un aspetto rilevante è che le regioni a statuto ordinario devono adeguare i propri ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome mantengono una maggiore autonomia operativa secondo i loro statuti.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 novembre 2000, n. 353
Testo normativo
LEGGE n. 353/2000
# LEGGE 21 novembre 2000, n. 353
## Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e principi) 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonchè attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995".
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La Legge 353/2000 rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione degli incendi boschivi, affrontando tematiche di prevenzione, protezione civile e tutela ambientale. Amministratori pubblici, enti forestali e responsabili della protezione civile la consultano per comprendere le competenze in materia di lotta agli incendi, coordinamento tra enti e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. La normativa si integra con il decreto legislativo 112/1998 sulla ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e regioni.
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