Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
Quali sono gli interventi straordinari previsti dal Decreto-Legge 350/1992 a favore degli sfollati dall'ex Jugoslavia e come devono essere organizzati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 350/1992 autorizza il Governo italiano a realizzare interventi straordinari e aggiuntivi per fronteggiare l'emergenza umanitaria causata dai conflitti nell'ex Jugoslavia. Gli interventi riguardano sia gli sfollati rimasti nei territori delle Repubbliche balcaniche, attraverso la partecipazione a iniziative internazionali, sia coloro che trovano accoglienza sul territorio nazionale italiano. Per gli sfollati accolti in Italia, il decreto prevede misure concrete di soccorso e assistenza: ricezione, trasporto, alloggio, vitto, vestiario, assistenza sanitaria e socio-economica, con particolare attenzione ai minori non accompagnati, oltre alle modalità di rimpatrio o trasferimento. L'organizzazione degli interventi è coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, coinvolgendo ministeri competenti, amministrazioni locali, Croce Rossa Italiana e organizzazioni umanitarie. Un principio fondamentale è che gli interventi devono essere distribuiti senza discriminazioni di carattere etnico o religioso, e devono prioritariamente utilizzare immobili e aree demaniali pubbliche.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 350/1992
# DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350
## Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia,
nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di
italiani all'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, soprattutto attraverso interventi straordinari di carattere umanitario, nonchè per assicurare l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, della partecipazione italiana al programma Eureka e dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi straordinari 1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. ((Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso)) . 2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali. 3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonchè al rimpatrio o trasferimento degli stessi. 4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie. 5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 350/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 350/1992 rappresenta un intervento normativo straordinario in materia di protezione civile, assistenza umanitaria e diritti dei rifugiati, disciplinando le modalità di accoglienza e assistenza agli sfollati. Professionisti del settore pubblico e organizzazioni umanitarie lo consultano per comprendere le competenze amministrative, la ripartizione delle risorse pubbliche, gli obblighi di non discriminazione e la gestione coordinata tra enti locali e organismi internazionali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.