Quali sono le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina secondo la Legge 349/1988 e quali termini si applicano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 349/1988 prolunga i termini per usufruire delle agevolazioni tributarie destinate alla formazione e all'arrotondamento della proprietà contadina, originariamente previste dal decreto-legge 463/1983. La norma si applica ai soggetti che intendono beneficiare di vantaggi fiscali per l'acquisizione e l'ampliamento di terreni agricoli, estendendo il termine ultimo da giugno 1988 al 31 dicembre 1991 (successivamente prorogato al 1993). La disposizione riguarda principalmente agricoltori e imprenditori agricoli che desiderano consolidare o ampliare la propria base fondiaria con benefici tributari. In pratica, la legge aumenta da uno a due anni il termine per presentare il certificato definitivo richiesto dalla legge 604/1954, permettendo ai beneficiari di completare le procedure amministrative e documentali necessarie per accedere alle agevolazioni. Questo aspetto è rilevante per commercialisti e consulenti fiscali che assistono clienti nel settore agricolo, poiché consente una gestione più agevole dei tempi di presentazione della documentazione e una migliore pianificazione fiscale delle operazioni di acquisizione fondiaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 agosto 1988, n. 349
Testo normativo
LEGGE n. 349/1988
# LEGGE 10 agosto 1988, n. 349
## Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , è prorogato al 31 dicembre 1991. ((1)) 2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 70, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1993.
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La Legge 349/1988 disciplina le agevolazioni tributarie per la proprietà contadina, un istituto rilevante per chi opera nel settore agricolo e necessita di consulenza su benefici fiscali per acquisizioni immobiliari. Commercialisti e consulenti devono considerare i termini di presentazione della documentazione, il certificato definitivo secondo la legge 604/1954, e le proroghe successive per pianificare correttamente le operazioni di formazione e arrotondamento della proprietà agricola.
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