Legge

Legge 347/2001

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Pubblicato: 19/09/2001 In vigore dal: 18/09/2001 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di spesa sanitaria e corrente imposti alle regioni dal Decreto-Legge 347/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 347/2001 introduce un "Patto di stabilità interno" che vincola le regioni a ordinamento ordinario a contenere la spesa corrente per l'esercizio 2002 entro un limite massimo pari agli impegni del 2000 aumentati del 4,5%. Questo vincolo si applica al complesso delle spese correnti al netto di interessi passivi, finanziamenti comunitari e spesa sanitaria, che rimane regolata separatamente dall'accordo Stato-regioni dell'agosto 2001. Per gli anni 2003 e 2004, l'incremento consentito è pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

La norma rappresenta uno strumento di coordinamento tra lo Stato e le autonomie regionali per rispettare gli obblighi comunitari di finanza pubblica e raggiungere gli obiettivi di bilancio per il triennio 2002-2004. Le regioni possono comunque prevedere spese correnti aggiuntive necessarie per l'esercizio di funzioni statali trasferite, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali ricevuti. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i livelli di spesa sono concordati direttamente con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 347/2001 # DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347 ## Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto stabilito nell'accordo Stato-regioni approvato in data 8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Patto di stabilità interno 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni ((sancito)) l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali. 3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. 5. All' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".

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Il Decreto-Legge 347/2001 disciplina il patto di stabilità interno, i vincoli di spesa corrente regionale e la programmazione della spesa sanitaria nel contesto degli obblighi comunitari. Amministratori regionali, direttori generali di ASL e consulenti di finanza pubblica lo consultano per comprendere i limiti di incremento della spesa, la gestione del bilancio regionale e il coordinamento tra trasferimenti statali e autonomia finanziaria territoriale.

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