Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile ((e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)).
Qual è l'oggetto del Decreto-Legge 343/2001 e quali modifiche apporta all'assetto organizzativo della protezione civile?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 343/2001, emanato il 7 settembre 2001, interviene sull'organizzazione della protezione civile italiana in via d'urgenza. Il provvedimento nasce dalla necessità di garantire continuità operativa nelle strutture di protezione civile, poiché lo statuto dell'Agenzia di protezione civile prevista dal decreto legislativo 300/1999 non era ancora operativo a causa di obiezioni della Corte dei conti. Il decreto modifica il decreto legislativo 300/1999 trasferendo le competenze in materia di protezione civile dal Ministero della Funzione Pubblica al Ministero dell'Interno, attribuendo a quest'ultimo le funzioni relative alle politiche di protezione civile, difesa civile e prevenzione incendi. Vengono soppressi gli articoli 79-87 del decreto legislativo 300/1999 e l'intero capo IV del titolo V dedicato all'Agenzia di protezione civile, eliminando così la struttura agenzia che non era mai diventata operativa. L'urgenza del provvedimento è motivata dall'avvicinarsi della stagione invernale, periodo caratterizzato da numerosi eventi calamitosi. È importante notare che successivamente il Decreto-Legge 90/2005 ha abrogato le disposizioni relative al Ministero dell'Interno in materia di protezione civile, trasferendo nuovamente le competenze.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 343/2001
# DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343
## Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile <em><strong>((e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall' articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti; Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore; Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore; Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV"; c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico."; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: " , ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo"; e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati; f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso; g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 ,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.
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Il Decreto-Legge 343/2001 riguarda il coordinamento operativo delle strutture di protezione civile, la riorganizzazione amministrativa tra Ministero dell'Interno e altre amministrazioni, e l'abrogazione dell'Agenzia di protezione civile. Professionisti della pubblica amministrazione e consulenti che operano nel settore della difesa civile devono conoscere le modifiche apportate al decreto legislativo 300/1999, le competenze ministeriali in materia di protezione civile e prevenzione incendi, nonché gli effetti delle successive modifiche normative introdotte dal decreto-legge 90/2005.
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