Legge

Legge 341/1997

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Pubblicato: 10/10/1997 In vigore dal: 02/10/1997 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e l'importo dell'aumento della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) secondo la legge 341/1997?

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La legge 341/1997 autorizza l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BEI, portandola da 5.508.725.000 ECU a 11.017.450.000 ECU, in conformità alla decisione del Consiglio dei Governatori della Banca del giugno 1990 per il periodo 1994-1998. La norma riguarda direttamente lo Stato italiano e le sue istituzioni finanziarie, prevedendo l'incorporazione di una riserva supplementare di 234.312.088 ECU come capitale interamente versato. L'importo complessivo da versare è pari a 95.637.587 ECU, corrispondente all'1,81323563% della quota totale, da corrispondere in dieci rate semestrali di uguale importo. Questa operazione rappresenta un impegno finanziario dello Stato verso un'istituzione europea multilaterale di investimento, rafforzando la posizione dell'Italia nella governance della BEI e la sua capacità di influenzare le decisioni della Banca.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 341

Testo normativo

LEGGE n. 341/1997 # LEGGE 2 ottobre 1997, n. 341 ## Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167 , è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998. 2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione. 3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sarà corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , reca: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee". - Il testo dell'art. 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della citata legge n. 1203/1957 , è il seguente: "Art. 4. - 1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti: Germania 300 milioni Francia 300 milioni Italia 240 milioni Belgio 86,5 milioni Paesi Bassi 71,5 milioni Lussemburgo 2 milioni Il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino. Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto". - Le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88 e 9 maggio 1988, n. 167 , hanno stabilito i successivi aumenti della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea degli investimenti (BEI). Da ultimo l'art. 1 della citata legge n. 167/1988 aveva fissato tale quota in 5.508.725.000 di ECU.

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La legge 341/1997 disciplina l'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), un'istituzione finanziaria internazionale istituita dal Trattato di Roma del 1957. La normativa riguarda la sottoscrizione di capitale, le quote di partecipazione degli Stati membri, l'incorporazione di riserve supplementari e i versamenti rateali, aspetti rilevanti per il monitoraggio degli impegni finanziari dello Stato italiano verso organismi europei multilaterali e per la contabilità delle partecipazioni pubbliche in enti internazionali.

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