Legge

Legge 34/2011

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di ((abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)), di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Pubblicato: 31/03/2011 In vigore dal: 31/03/2011 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziari previsti dal Decreto-Legge 34/2011 a favore della cultura e come vengono finanziati?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 34/2011 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno della cultura italiana, stanziando risorse significative a partire dall'anno 2011. In particolare, prevede l'incremento di 149 milioni di euro annui al fondo di cui alla legge 163/1985, l'autorizzazione di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali, e 7 milioni di euro annui per enti e istituzioni culturali. Questi stanziamenti si applicano a livello nazionale e riguardano direttamente il patrimonio culturale italiano, incluse aree archeologiche come Pompei.

Il finanziamento di questi interventi avviene attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio utilizzato come carburante. L'onere complessivo ammonta a 236 milioni di euro annui dal 2011, più ulteriori 45 milioni per il 2011 e 90 milioni per gli anni 2012-2013. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Per i soggetti che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima pari o superiore a 7,5 tonnellate, è previsto il rimborso del maggior onere conseguente agli aumenti di accisa, secondo le modalità del decreto legislativo 26/2007. Questo rappresenta una misura di compensazione per i settori più colpiti dall'aumento delle accise.

Nel corso degli anni successivi, ulteriori leggi hanno incrementato gli stanziamenti per le scuole di eccellenza musicale (Accademia di Imola, Accademia Chigiana, Scuola di musica di Fiesole), con proroghe fino al 2029, dimostrando l'impegno continuativo dello Stato nel sostegno alla formazione musicale di alto livello.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 34/2011 # DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34 ## Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di <em><strong>((abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari))</strong></em>, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonch&egrave; per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 1. In attuazione dell' articolo 9 della Costituzione , a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , &egrave; incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio &egrave; autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) &egrave; autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. (6) (7) (8) (9) (12) ((14)) 2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonch&egrave; il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 3. All' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , &egrave; abrogato il comma 4-ter, nonch&egrave; la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonch&egrave; dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonch&egrave; quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento &egrave; stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento &egrave; efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell' articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivit&agrave; di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , il maggior onere conseguente ai predetti aumenti &egrave; rimborsato con le modalit&agrave; previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze &egrave; autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 346) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; incrementata di un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivit&agrave;". ------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 383) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivit&agrave;". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 780) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivit&agrave;". --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7, comma 7-ter) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attivit&agrave; dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all' articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ". --------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 , ha disposto (con l'art. 14, comma 5-bis) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attivit&agrave; dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all' articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ". --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 6, comma 4-ter) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , &egrave; prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attivit&agrave; dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all' articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ".

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Il Decreto-Legge 34/2011 è il riferimento normativo per gli stanziamenti culturali, l'accisa su carburanti e i finanziamenti al patrimonio archeologico. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le variazioni di bilancio, gli aumenti di accisa, i rimborsi per il trasporto merci e le autorizzazioni di spesa destinate a enti culturali e istituzioni musicali di rilevanza nazionale.

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