Quali misure introduce il Decreto-Legge 335/2000 per il controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina e chi è tenuto a rispettarle?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 335/2000 è stato emanato in risposta all'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in Europa. Si applica a tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi, imponendo l'obbligatorietà del test di diagnosi rapida prima della macellazione. Le misure riguardano direttamente gli allevatori, i macelli, i centri di ispezione e gli istituti zooprofilattici, nonché il Ministero della Sanità che coordina l'attuazione del programma. In pratica, il decreto prevede: l'intensificazione della sorveglianza epidemiologica; il potenziamento del sistema di identificazione e tracciabilità degli animali; l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere (in particolare colonna vertebrale e milza dei bovini oltre i dodici mesi); l'aggiunta di coloranti ai grassi da organi a rischio destinati a usi non alimentari per impedirne l'utilizzo zootecnico. Per le aziende del settore zootecnico e della trasformazione, questo significa adeguamento dei processi di macellazione, implementazione di sistemi di tracciabilità e conformità ai controlli sanitari, con oneri organizzativi e finanziari significativi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 335/2000
# DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335
## Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 ; Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione; Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 , e ai regolamenti comunitari in materia; c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela; c-ter) un'adeguata campagna di informazione. 1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinchè sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari. 1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità. ((4)) 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificata dall' art. 2, comma 375 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 566) che "Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 , è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000."
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 335/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 335/2000 rappresenta il quadro normativo di riferimento per la prevenzione della BSE e la sicurezza alimentare nel settore bovino, disciplinando test diagnostici obbligatori, tracciabilità degli animali e gestione del materiale specifico a rischio. Allevatori, macelli e operatori della filiera zootecnica devono consultarlo per comprendere gli obblighi di controllo sanitario, identificazione animale e conformità ai protocolli di sicurezza alimentare secondo i principi di precauzione comunitaria.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.