Legge

Legge 334/1997

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto.

Pubblicato: 04/10/1997 In vigore dal: 02/10/1997 Documento ufficiale

Quali indennità spettano ai dirigenti generali dello Stato secondo la Legge 334/1997 e a quali categorie di personale pubblico si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 334/1997 introduce disposizioni transitorie per il riconoscimento di un'indennità di posizione ai dirigenti generali dello Stato e a equiparate qualifiche, in attesa della definizione del nuovo assetto retributivo contrattuale. L'indennità è correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e varia in base al livello: 24 milioni di lire annui lordi per chi ricopre funzioni di capo delle direzioni generali o uffici centrali/periferici di pari livello, e 18 milioni per altre funzioni. I Ministri possono riconoscere una maggiorazione fino al 30% per posizioni particolarmente complesse, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero del Tesoro.

La norma si applica anche al personale delle carriere prefettizia e diplomatica, ai dirigenti generali della Polizia di Stato, ai generali delle Forze armate e ai dirigenti equiparati per effetto della legge 72/1985. L'indennità è pensionabile secondo le norme previste dal decreto legislativo 503/1992 e non produce effetti sulla determinazione di altre indennità o benefici economici per promozione. Per i Ministri e Sottosegretari non parlamentari, l'indennità è integrata da un assegno perequativo pari alla differenza tra l'indennità stessa e quella parlamentare.

La disposizione era inizialmente limitata agli anni 1996 e 1997, ma è stata successivamente prorogata dal D.Lgs. 80/1998 fino all'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali (comunque non oltre il 31 dicembre 1998), e ulteriormente estesa dalla Legge 448/1998. L'onere finanziario complessivo era quantificato in 37 miliardi di lire annui, finanziato attraverso risorse già autorizzate dalla legge finanziaria 550/1995.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 334

Testo normativo

LEGGE n. 334/1997 # LEGGE 2 ottobre 1997, n. 334 ## Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico 1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell' articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1 gennaio 1996. 2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonchè ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonchè ai dirigenti generali equiparati per effetto dell' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza. 3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario. 4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 . Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Le disposizioni contenute nell' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ".

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