Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
Qual è il termine massimo di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 330/1999 stabilisce una disciplina speciale per i procedimenti penali già in corso alla data della sua entrata in vigore, riguardanti i delitti di strage (articoli 285 e 422 del codice penale) commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988. La norma si applica esclusivamente a questi procedimenti "storici" per evitare che rimangessero indefinitamente sospesi. Il termine massimo delle indagini preliminari è fissato in quattro anni, ma solo nel caso ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, ovvero quando sussistono circostanze che rendono particolarmente complessa l'investigazione. Questa disposizione rappresenta un intervento urgente del legislatore per regolamentare una situazione transitoria e garantire una conclusione dei procedimenti relativi a crimini gravi come le stragi, evitando che le indagini si protraessero indefinitamente nel vuoto normativo tra i due codici di procedura.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n. 330
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 330/1999
# DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n. 330
## Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale , commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale .
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Il Decreto-Legge 330/1999 è il riferimento normativo per chi deve gestire procedimenti penali storici relativi a delitti di strage, termini di indagine preliminare e applicazione retroattiva del codice di procedura penale. Magistrati e avvocati lo consultano per comprendere la disciplina transitoria, i limiti temporali delle indagini preliminari e le ipotesi di complessità procedurale secondo l'articolo 407 cpp.
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