Legge

Legge 33/2019

Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. (19G00039)

Pubblicato: 19/04/2019 In vigore dal: 12/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono le principali limitazioni introdotte dalla Legge 33/2019 al giudizio abbreviato nei procedimenti penali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 33/2019 introduce un divieto assoluto di ricorso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Questa modifica all'articolo 438 del Codice di Procedura Penale rappresenta una restrizione significativa rispetto alla disciplina precedente, che consentiva più ampiamente l'abbreviato. La norma si applica a tutti i procedimenti penali dove la fattispecie di reato è punita con l'ergastolo, indipendentemente dalle circostanze specifiche del caso. Tuttavia, la legge prevede un meccanismo compensativo: qualora il giudice dichiari inammissibile la richiesta di abbreviato in udienza preliminare per questo motivo, ma successivamente nel dibattimento accerti fatti per i quali l'abbreviato sarebbe stato ammissibile, il giudice applica comunque la riduzione di pena prevista dall'articolo 442, comma 2, garantendo così una forma di equità procedurale.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 aprile 2019, n. 33

Testo normativo

LEGGE n. 33/2019 # LEGGE 12 aprile 2019, n. 33 ## Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. (19G00039) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»; c) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 438 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta. 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare de- termina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.».

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La Legge 33/2019 modifica l'articolo 438 del Codice di Procedura Penale introducendo il divieto di giudizio abbreviato per delitti con ergastolo, interessando avvocati penalisti, pubblici ministeri e magistrati nella gestione dei procedimenti per reati gravi. I professionisti del diritto penale consultano questa norma per comprendere i presupposti del giudizio abbreviato, l'inammissibilità procedurale, la riduzione della pena ex articolo 442 e le modalità di riproposta della richiesta fino al termine previsto dal comma 2.

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