Legge

Legge 33/1954

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 22/03/1954 In vigore dal: 02/03/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 2 marzo 1954, n. 33

Testo normativo

LEGGE n. 33/1954 # LEGGE 2 marzo 1954, n. 33 ## Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457 , e con legge 15 luglio 1949, n. 435 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere. Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria". Art. 31. - "L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta: a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio; b) ad aspettativa per ragioni di salute; c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali; d) a congedo ordinario. Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica". Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 33/1954 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1954

Trasferimento della Scuola tecnica industriale in Cividale del Friuli-Rubignacco dalla se… Decreto del Presidente della Repubblica 1582 Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Fidenza. Decreto del Presidente della Repubblica 1580 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1581 Istituzione di un Istituto tecnico industriale statale per tessili e per chimici tintori … Decreto del Presidente della Repubblica 1578 Istituzione di un Istituto tecnico industriale statale per maglieri e per tessili, in Nov… Decreto del Presidente della Repubblica 1579 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Livorno. Decreto del Presidente della Repubblica 1575 Istituzione di Istituti tecnici commerciali in Ariano Irpino, Belluno, Canicatti, Noia e … Decreto del Presidente della Repubblica 1577 Istituzione di un Istituto professionale femminile in Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1576

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →