Quali sono i principi fondamentali e gli obiettivi del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo la Legge 328/2000?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 328/2000 rappresenta la normativa quadro che disciplina l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali in Italia. Si applica a tutti gli interventi e i servizi sociali destinati a rimuovere situazioni di bisogno, disabilità e disagio individuale e familiare, escludendo solo quelli coperti dal sistema previdenziale e sanitario. La legge riguarda enti locali, regioni, Stato, organizzazioni non profit, cooperative sociali, associazioni di volontariato e soggetti privati che operano nel settore sociale.
In pratica, la normativa prevede che la Repubblica assicuri un sistema integrato basato su principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e non discriminazione, promuovendo pari opportunità e diritti di cittadinanza. La programmazione e l'organizzazione competono agli enti locali e alle regioni secondo il principio di sussidiarietà, con il coinvolgimento attivo di organismi non lucrativi, cooperative, fondazioni e organizzazioni di volontariato nella progettazione e gestione dei servizi.
Per i professionisti del settore sociale e amministrativo, è rilevante che la legge riconosce il ruolo cruciale degli enti del terzo settore e promuove la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali. La normativa costituisce principi fondamentali vincolanti per le regioni, con adattamenti specifici per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Testo normativo
LEGGE n. 328/2000
# LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
## Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Principi generali e finalità) 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall' articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - I testi degli articoli 2 , 3 e 38 della Costituzione sono i seguenti: "Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera". Nota all'art. 1, comma 2: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 è il seguente: "Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali . 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Nota all'art. 1, comma 3: - Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 , si veda in nota all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 1, comma 7: - Il testo dell' art. 117 della Costituzione è il seguente: "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
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La Legge 328/2000 è il riferimento principale per chi opera nel settore dei servizi sociali, affrontando tematiche di integrazione socio-sanitaria, programmazione territoriale e sussidiarietà. Assistenti sociali, enti locali e organizzazioni non profit la consultano per comprendere obblighi di erogazione dei servizi, ruolo del terzo settore, cooperazione tra soggetti pubblici e privati, e principi di non discriminazione e pari opportunità.
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