Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonche' dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia collettiva fidi.
Quali sono gli interventi previsti dal Decreto-Legge 327/1987 a sostegno dei consorzi per il commercio estero e dei consorzi di garanzia collettiva fidi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 327/1987 autorizza l'erogazione di contributi economici per l'anno 1987 destinati ai consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese (industriali, commerciali e artigiane) e ai consorzi di garanzia collettiva fidi. La norma riguarda specificamente le imprese che operano nel settore dell'export e quelle che si associano per garantire reciprocamente i crediti. Il decreto stanzia 22 miliardi di lire da iscrivere nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero, con la possibilità di impegnare le somme non utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, eleva il limite massimo annuale dei contributi da 150 a 200 milioni di lire per singolo consorzio, facilitando così il sostegno alle associazioni di imprese. Il Ministro del commercio con l'estero è incaricato di definire con decreto i criteri, le direttive e le modalità di valutazione delle domande di contributo, garantendo trasparenza e omogeneità nella distribuzione dei fondi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 327/1987
# DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327
## Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane,
nonche' dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia
collettiva fidi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240 , nonchè di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. 2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo. 3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , è elevato a lire 200 milioni. 4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.
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Il Decreto-Legge 327/1987 è il riferimento normativo per i contributi ai consorzi di commercio estero e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, istituti fondamentali per le PMI che operano nell'export. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i finanziamenti agevolati, i criteri di accesso ai contributi ministeriali e le modalità di gestione dei fondi consortili destinati a piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane.
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