Legge 3224/1866
Col quale il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno verra' regolato col tempo medio di Roma e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna ad un meridiano preso nelle citta' di Palermo e di Cagliari. (066U3224)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3224
Testo normativo
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