Legge

Legge 32/1992

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Pubblicato: 29/01/1992 In vigore dal: 23/01/1992 Documento ufficiale

Quali sono gli stanziamenti finanziari e le modalità di finanziamento previsti dalla Legge 32/1992 per la ricostruzione nelle aree terremotate del Sud Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 32/1992 disciplina il finanziamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dai terremoti del 1980-1982. La norma autorizza una spesa complessiva di 4.300 miliardi di lire da ripartire tra amministrazioni statali ed enti locali, con stanziamenti differenziati: 1.400 miliardi per il 1992, 1.500 miliardi per il 1993 e 1.400 miliardi per il 1994. Il finanziamento avviene mediante operazioni di mutuo gestite dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con 1.400 miliardi nel secondo semestre 1992 e 2.900 miliardi complessivi per 1993-1994. Gli enti locali interessati possono assumere impegni entro i limiti delle disponibilità complessive, garantendo continuità degli interventi. Per l'ammortamento dei mutui sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 miliardi nel 1993 e 520 miliardi nel 1994. Le risorse per il servizio del debito (260 miliardi nel 1993 e 780 miliardi nel 1994) provengono dall'accantonamento iscritto nel bilancio triennale presso il Ministero del Tesoro, con facoltà al Ministro di apportare variazioni di bilancio mediante decreto.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Testo normativo

LEGGE n. 32/1992 # LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32 ## Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni finanziarie 1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , come modificate ed inte- grate dalla presente legge. 2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 . 4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994. 5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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La Legge 32/1992 è il riferimento normativo per gli interventi di ricostruzione post-sismica nel Mezzogiorno, disciplinando mutui, stanziamenti pubblici e ripartizioni tra enti locali. Amministratori pubblici e responsabili di bilancio la consultano per comprendere i limiti di impegno, le modalità di erogazione dei fondi e l'ammortamento decennale dei mutui. La norma coordina finanziamenti pubblici, operazioni di mutuo e gestione del debito nel contesto della programmazione economica territoriale.

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