Legge
Legge 32/1988
Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione.
Riferimento normativo
LEGGE 8 febbraio 1988, n. 32
Testo normativo
LEGGE n. 32/1988
# LEGGE 8 febbraio 1988, n. 32
## Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , e con legge 27 febbraio 1955, n. 66 , sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 1279 del codice della navigazione , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , con legge 27 febbraio 1955, n. 66 , e con la presente legge, è il seguente: "Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonchè dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".
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