Cosa prevede il Decreto-Legge 311/2000 riguardo al rinnovo del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 311/2000 differisce i termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, rinviando le elezioni che erano state fissate per il 12 novembre 2000. La norma interviene in via d'urgenza perché un disegno di legge in discussione al Senato prevedeva già un differimento di circa quattordici mesi, ma non era ancora stato approvato definitivamente. Il decreto stabilisce che i componenti del Consiglio attualmente in carica rimangono in funzione per dieci mesi dalla conversione in legge, durante i quali devono completare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 545/1992 sull'ordinamento della giustizia tributaria. I magistrati ordinari, amministrativi e pubblici dipendenti che fanno parte del Consiglio sono esonerати dalle loro funzioni originarie per questo periodo, su richiesta dello stesso Consiglio. Successivamente, i nuovi termini per le elezioni decorrono dal centventesimo giorno dopo la scadenza di questo periodo di dieci mesi. La norma introduce inoltre un'incompatibilità tra l'incarico di professore presso la Scuola centrale tributaria e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 311/2000
# DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311
## Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto l'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni del suddetto consesso hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio; Considerato che nel disegno di legge n. 4336-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura, è previsto il differimento dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un periodo di circa quattordici mesi, come risulta dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 84; Considerato che tali disposizioni non sono state ancora approvate in via definitiva e pertanto non entreranno in vigore prima delle predette elezioni, già fissate, con decreto del Ministro delle finanze in data 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000 , per il prossimo 12 novembre 2000; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso. 2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1. 3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 , è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . ))
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Il Decreto-Legge 311/2000 riguarda l'ordinamento della giustizia tributaria, i termini procedurali per il rinnovo degli organi collegiali e le incompatibilità tra incarichi pubblici. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere questa normativa per comprendere la composizione e il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, che rappresenta un organo centrale nel sistema di risoluzione delle controversie tributarie.
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