Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 3.
Cosa prevede la Legge 311/1993 riguardo alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Bolzano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 311/1993 modifica la precedente legge 335/1991 che aveva istituito a Bolzano una sezione distaccata della corte d'appello di Trento. In particolare, integra le competenze di questa sezione estendendo la devoluzione dei procedimenti non solo a quelli provenienti dal tribunale di Bolzano, ma anche da un ulteriore organo giudiziario: la pretura circondariale di Bolzano. Questa modifica amplia quindi la giurisdizione della sezione distaccata bolzanina, permettendole di gestire un numero maggiore di procedimenti sia penali che civili. La norma si applica a partire dalla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata e riguarda tutti i procedimenti pendenti presso la corte d'appello di Trento che provengono dai due organi giudiziari bolzanini. L'effetto pratico è una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia in Alto Adige, riducendo i tempi di trasferimento dei fascicoli verso Trento e garantendo una gestione più localizzata dei procedimenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 agosto 1993, n. 311
Testo normativo
LEGGE n. 311/1993
# LEGGE 12 agosto 1993, n. 311
## Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in
Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e
regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-
legge 12 gennaio 1993, n. 3.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nell' articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335 , dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano,". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre n. 335/1991 (Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - 1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano, nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano. (Omissis)".
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La Legge 311/1993 è rilevante per chi opera nel settore della giustizia amministrativa e civile in Alto Adige, in quanto disciplina la competenza territoriale della sezione distaccata della corte d'appello, la devoluzione dei procedimenti penali e civili, e la giurisdizione del tribunale di Bolzano e della pretura circondariale. Magistrati, avvocati e operatori legali consultano questa normativa per comprendere l'ambito di competenza della corte d'appello bolzanina e l'attribuzione dei procedimenti.
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