Legge

Legge 309/2004

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.

Pubblicato: 29/12/2004 In vigore dal: 27/12/2004 Documento ufficiale

Qual è l'importo dell'incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004 e come viene finanziato?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 309/2004 incrementa il Fondo nazionale per la montagna di 6.750.000 euro per l'anno 2004. Questo fondo, istituito dalla legge 97/1994, rappresenta uno strumento di sostegno per le zone montane italiane e viene alimentato da trasferimenti comunitari, statali e di enti pubblici. L'incremento previsto dalla presente legge non comporta nuovi oneri di bilancio, poiché viene finanziato mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento destinato al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio attraverso propri decreti. Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari dello Stato e vengono ripartite tra le regioni e le province autonome secondo criteri stabiliti dal CIPE, tenendo conto di fattori quali l'estensione territoriale, la popolazione residente, il reddito pro capite e il livello dei servizi.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 2004, n. 309

Testo normativo

LEGGE n. 309/2004 # LEGGE 27 dicembre 2004, n. 309 ## Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all' articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , (Nuove disposizioni per le zone montane), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeiale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.».

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Il Fondo nazionale per la montagna è disciplinato dalla legge 97/1994 e rappresenta uno strumento di finanziamento per gli interventi nelle zone montane, con risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti ordinari. Commercialisti e amministratori pubblici consultano questa normativa per comprendere i criteri di ripartizione tra regioni e province autonome, la gestione dei fondi regionali per la montagna e le modalità di impiego delle risorse per interventi agro-silvo-pastorali eco-compatibili e sviluppo territoriale.

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