Qual è l'effetto temporale dell'interpretazione autentica della Legge 308/1988 riguardo all'applicazione della facilitazione daziaria sui prelievi agricoli comunitari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 308/1988 fornisce un'interpretazione autentica del DPR 695/1978, chiarendo quando la facilitazione daziaria (applicazione del dazio più favorevole all'importatore) non si applica ai prelievi e alle imposizioni della politica agricola comunitaria. La norma stabilisce che questa esclusione ha effetto esclusivamente a partire dall'11 settembre 1976. Di conseguenza, per tutte le operazioni doganali effettuate fino al 10 settembre 1976 incluso, l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla riscossione delle differenze derivanti da questi prelievi e imposizioni agricole. Questa disposizione rappresenta un intervento retroattivo che regolarizza la posizione degli importatori per le operazioni precedenti alla data di entrata in vigore della norma. La legge ha rilevanza pratica per le aziende che operano nel settore agroalimentare e per i doganieri, in quanto definisce chiaramente il perimetro temporale di applicazione della facilitazione daziaria e impedisce recuperi fiscali su operazioni già concluse prima della data indicata.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 luglio 1988, n. 308
Testo normativo
LEGGE n. 308/1988
# LEGGE 19 luglio 1988, n. 308
## Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978,
n. 695.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 , deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonchè alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell' art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana), è il seguente: "3) Il punto 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: 'Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole purchè la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta. La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricolì". - Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 è il seguente: "Art. 3. - La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".
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