Legge

Legge 30/2001

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205.

Pubblicato: 02/03/2001 In vigore dal: 26/02/2001 Documento ufficiale

Quali categorie di dipendenti pubblici hanno diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo la Legge 30/2001 e quali sono i motivi che legittimano questa ricostruzione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/2001 ricostruisce la posizione assicurativa di dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato interrotto per motivi politici, sindacali o religiosi. La norma si applica a tre categorie principali: impiegati e operai delle pubbliche amministrazioni (anche militari) cessati dal servizio tra il 1946 e il 1959 per mancato rinnovo contrattuale o esodo volontario; dipendenti pubblici il cui rapporto è stato risolto tra il 1947 e il 1966 per ragioni riconducibili a credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale o partecipazione ad attività sindacali; militari collocati a riposo d'autorità dal 1946 al 1947 per motivi politici o religiosi. La ricostruzione della posizione assicurativa consente di recuperare i periodi di servizio non riconosciuti e di ottenere il trattamento pensionistico corrispondente, come se il rapporto non fosse stato interrotto. Questa legge rappresenta un meccanismo di giustizia riparativa verso coloro che subirono discriminazioni durante il primo dopoguerra italiano, riconoscendo l'illegittimità delle risoluzioni contrattuali basate su motivazioni ideologiche, religiose o sindacali.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30

Testo normativo

LEGGE n. 30/2001 # LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30 ## Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36 , e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano: a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1o gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico; b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1o gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico; c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 , e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220 , e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' art. 7 della legge n. 496 del 1974 (Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), come integrato dall' art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 , è il seguente: "Art. 7. - Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 , e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687 , all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22 , riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza. Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 . I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.". Nota all'art. 1, comma 1: - La legge 15 febbraio 1974, n. 36 , reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". Note all'art. 1, comma 1, lettera a): - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". - La legge 27 febbraio 1955, n. 53 , reca: "Esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato". Nota all'art. 1, comma 1, lettera b): - Per il titolo del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera a). Note all'art. 1, comma 1, lettera c): - Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , reca: "Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 , reca: "Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa". - Il decreto legislativo del Capo provvsorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, reca: "Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica".

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