Legge Redditi Persone

Legge 3/2020

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00013)

Pubblicato: 05/02/2020 In vigore dal: 05/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e gli importi del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti previsti dal Decreto-Legge 3/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 3/2020 introduce un trattamento integrativo (bonus fiscale) destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro a partire dal 1° luglio 2020. L'importo è di 600 euro per il 2020 e 1.200 euro dal 2021 in poi, ma solo se l'imposta lorda calcolata sul reddito da lavoro supera le detrazioni spettanti (al netto di 75 euro). Il beneficio spetta automaticamente ai lavoratori con reddito complessivo fino a 15.000 euro, senza alcuna condizione aggiuntiva.

Per chi ha reddito tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto solo se la somma totale delle detrazioni (per familiari a carico, interessi su mutui, spese sanitarie e altre detrazioni previste dalla legge) supera l'imposta lorda dovuta. In questo caso, l'importo del bonus è ridotto e pari alla differenza tra detrazioni e imposta, comunque non oltre 1.200 euro.

Il datore di lavoro (sostituto d'imposta) ripartisce il trattamento integrativo nelle buste paga da luglio 2020 e verifica la spettanza nel conguaglio annuale. Se risulta non dovuto, il datore recupera l'importo in otto rate uguali dalle retribuzioni successive. Il credito maturato dal datore per aver erogato il bonus può essere compensato con altri debiti fiscali.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 3/2020 # DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 ## Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, ((diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,)) è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonchè di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda. 2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

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Il trattamento integrativo è uno strumento di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, disciplinato dal Decreto-Legge 3/2020 in riferimento agli articoli 49 e 50 del TUIR (DPR 917/1986), alle detrazioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16-bis, e alla compensazione di crediti secondo il decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e responsabili paghe devono gestire il riporto proporzionale al periodo di lavoro, il conguaglio fiscale e il recupero rateale in caso di non spettanza.

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