Legge

Legge 3/2002

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

Pubblicato: 16/01/2002 In vigore dal: 16/01/2002 Documento ufficiale

Quali disposizioni introduce il Decreto-Legge 3/2002 per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari italiani in Argentina?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 3/2002 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 16 gennaio 2002 in risposta alla grave crisi economico-finanziaria che stava colpendo l'Argentina in quel periodo. La norma si applica specificamente all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e agli Uffici consolari italiani dipendenti, riguardando il personale che doveva gestire l'improvviso aumento di richieste da parte dei cittadini italiani residenti nel paese. La crisi aveva generato un carico straordinario di adempimenti amministrativi e consolari che gli uffici non potevano gestire con le risorse ordinarie disponibili.

In pratica, il decreto autorizza l'assunzione temporanea di personale con contratti a termine della durata di sei mesi, fino a un massimo complessivo di 30 unità. Questi contratti potevano essere rinnovati per due ulteriori periodi di sei mesi (quindi fino a 18 mesi totali), derogando ai limiti ordinari previsti dal DPR 18/1967 che disciplina il contingente di personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Le assunzioni dovevano essere autorizzate dall'Amministrazione centrale e seguire le procedure ordinarie previste per il personale temporaneo. Questo strumento rappresentava una soluzione emergenziale per affrontare temporaneamente l'eccezionale situazione verificatasi in Argentina, permettendo agli uffici diplomatici e consolari di fornire adeguato supporto ai cittadini italiani in difficoltà durante la crisi economica argentina.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 3/2002 # DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3 ## Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, che disciplina il contingente di personale a contratto che può essere assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, determinata dalla recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini italiani ivi residenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Assunzioni temporanee 1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all' articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni. 2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 .

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Il Decreto-Legge 3/2002 disciplina le assunzioni temporanee di personale presso rappresentanze diplomatiche e consolari, derogando ai limiti ordinari del contingente previsti dal DPR 18/1967. La norma è rilevante per chi gestisce risorse umane in ambito diplomatico-consolare, contratti a termine, personale temporaneo e procedure di assunzione presso uffici esteri del Ministero degli Affari Esteri.

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