Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 292/1999 per la valorizzazione del personale della scuola e come vengono finanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 292/1999 rappresenta un intervento normativo volto a valorizzare la funzione professionale del personale scolastico nel contesto dell'autonomia scolastica. La norma autorizza stanziamenti progressivi: 800 miliardi di lire per il 1999, 900 miliardi per il 2000 e 1000 miliardi a partire dal 2001. Questi fondi sono destinati esclusivamente all'incremento del trattamento economico accessorio del personale della scuola, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale. La legge riguarda tutto il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche autonome, interessando direttamente le amministrazioni scolastiche nella gestione delle risorse umane. Dal punto di vista pratico, gli importi non utilizzati in un anno possono essere riportati all'esercizio successivo, garantendo continuità nella programmazione. Il finanziamento avviene mediante riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" del Ministero del Tesoro, con utilizzo parziale dell'accantonamento destinato al Ministero della Pubblica Istruzione, e il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 1999, n. 292
Testo normativo
LEGGE n. 292/1999
# LEGGE 17 agosto 1999, n. 292
## Valorizzazione della funzione del personale della scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonchè all'individuazione ai sensi dell' articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. 3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo. 4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è il seguente: "Art. 21. - 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall' art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione".
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La Legge 292/1999 disciplina gli stanziamenti per il trattamento economico accessorio del personale scolastico, collegandosi all'autonomia scolastica e alle nuove figure professionali docenti previste dalla Legge 59/1997. Amministratori scolastici e dirigenti consultano questa norma per comprendere le disponibilità di bilancio destinate alla valorizzazione professionale, alla contrattazione collettiva e alla gestione delle risorse finanziarie nelle istituzioni scolastiche autonome.
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