Legge
Legge 2918/1888
Che autorizza la societa' di esecutori di pie disposizioni in Siena, ad accettare la eredita' Pavolini per la fondazione di un pio istituto elemosiniero, lo erige in corpo morale e ne approva lo statuto. (8802918R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 8 aprile 1888, n. 2918
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2918/1888
# REGIO DECRETO 8 aprile 1888, n. 2918
## Che autorizza la societa' di esecutori di pie disposizioni in Siena,
ad accettare la eredita' Pavolini per la fondazione di un pio
istituto elemosiniero, lo erige in corpo morale e ne approva lo
statuto. (8802918R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento olografo 31 maggio 1884, nei rogiti Del Puglia, con cui il fu cav. avv. Agostino Pavolini istituì e deputò alla perpetua amministrazione dei capitali e redditi del suo patrimonio la società di esecutori di pie disposizioni in Siena, all'oggetto di erogare le rendite del patrimonio stesso in intenti caritatevoli, mercè la fondazione di un'opera pia od istituto elemosiniero avente per iscopo di elargire sussidii agli inabili al lavoro per infermità o vecchiaia, soccorsi a coloro che abili al lavoro ed atti ad intraprendere una onorata professione sono privi di mezzi per iniziarvisi e proseguire, premii alla virtù, al coraggio e al valore di coloro che con rischio della vita abbiano salvato altri dal pericolo di perderla, ed infine sussidii alle persone e famiglie, a qualunque provincia del Regno appartengono, che si trovino ridotte a miseria per qualche pubblico infortunio; Vista l'istanza a Noi prodotta in data 24 giugno 1885 dall'esecutore testamentario del defunto cavaliere Pavolini per ottenere l'autorizzazione ad accettare la eredità e la erezione di questa in corpo morale; Vista la conforme deliberazione 6 marzo 1886 della società di esecutori di pie disposizioni; Visto il disegno di statuto organico per l'istituto elemosiniero Pavolini, redatto a cura della speciale commissione di sorveglianza istituita dal fondatore; Visti l'inventario della eredità e gli atti relativi allo accertamento della consistenza patrimoniale di essa, da cui risulta che il valore capitale dei beni devoluti a scopo di beneficenza ascende alla somma di lire 198,750.50 depurata di passività; Viste le deliberazioni 8 luglio 1885 e 31 marzo 1886 della deputazione provinciale di Siena; Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonchè il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 La società di esecutori di pie distribuzioni in Siena è autorizzata ad accettare la eredità lasciata dal fu cav. avv. Agostino Pavolini con testamento 31 maggio 1884 per la fondazione di un pio istituto elemosiniero.
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