Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione
immobiliare.
Quali sono i termini e le modalità per il deposito della documentazione necessaria alla vendita dell'immobile pignorato secondo il decreto-legge 291/2000?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 291/2000 proroga i termini per il deposito della documentazione richiesta nelle procedure di espropriazione immobiliare, disciplinando un aspetto cruciale dell'esecuzione forzata. La norma si applica a tutti i procedimenti esecutivi in cui l'istanza di vendita dell'immobile pignorato sia depositata entro il 30 aprile 2001, fissando il termine ultimo per l'allegazione della documentazione al 30 giugno 2001. Riguarda principalmente i creditori che richiedono la vendita di beni immobili sottoposti a pignoramento e gli uffici pubblici e notai responsabili del rilascio della documentazione necessaria.
In pratica, il decreto affronta il problema dell'estinzione delle procedure esecutive dovuta all'impossibilità di acquisire tempestivamente la documentazione presso gli uffici competenti. La norma prevede che gli uffici pubblici e i notai, qualora non rilascino la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta, devono attestare per iscritto i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza della parte presentata prima della scadenza del termine, può prorogare il termine stesso una sola volta se accerta che l'impossibilità di rispettarlo sia dovuta a fatto non imputabile al creditore, e può impartire disposizioni per rimuovere gli ostacoli al rilascio della documentazione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 291/2000
# DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291
## Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione
immobiliare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302 , ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l' articolo 567 del codice di procedura civile , ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva; Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 , che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 , che ha riformulato l' articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998 ; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25 , che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis; Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. L' articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25 , è sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall' articolo 567 del codice di procedura civile , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001. 2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinchè siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione." ))
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Il decreto-legge 291/2000 disciplina i termini di deposito della documentazione nell'espropriazione immobiliare secondo l'articolo 567 del codice di procedura civile, affrontando questioni di estinzione della procedura esecutiva e pignoramento immobiliare. Professionisti del diritto civile e esecutivo consultano questa norma per comprendere le proroghe transitorie, i termini perentori, l'attestazione del mancato rilascio documentale e i poteri del giudice nella proroga dei termini per cause non imputabili al creditore.
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