Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.
Qual è lo scopo della Legge 291/1999 e quale termine viene prorogato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 291/1999 è un provvedimento normativo che prolunga i tempi di lavoro di una Commissione parlamentare d'inchiesta istituita per investigare il dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari. La norma riguarda specificamente l'estensione del termine originariamente fissato dalla legge 2 marzo 1998, n. 33, che aveva previsto otto mesi dalla costituzione della Commissione per concludere le indagini. Con questa legge, il termine viene prorogato fino al 31 ottobre 2000, permettendo alla Commissione di completare le proprie investigazioni e presentare una relazione finale con le relative proposte. La proroga si applica esclusivamente ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, un ente che rappresentava i consorzi agricoli italiani. Questo tipo di provvedimento è tipico quando le indagini parlamentari richiedono tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali per approfondire adeguatamente questioni complesse di interesse pubblico.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 1999, n. 291
Testo normativo
LEGGE n. 291/1999
# LEGGE 17 agosto 1999, n. 291
## Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge
2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei
consorzi agrari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 , entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), è il seguente: "Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte".
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La Legge 291/1999 riguarda la proroga dei termini per una commissione parlamentare d'inchiesta, istituto tipico del controllo parlamentare e della trasparenza amministrativa. Il provvedimento si colloca nel contesto delle indagini su enti pubblici e dissesti economici, materie che interessano sia gli organi di controllo che gli stakeholder coinvolti nella gestione dei consorzi agrari.
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