Legge

Legge 29/2001

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali.

Pubblicato: 02/03/2001 In vigore dal: 23/02/2001 Documento ufficiale

Quali sono gli stanziamenti e le modalità di intervento previsti dalla Legge 29/2001 per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 29/2001 autorizza stanziamenti specifici per interventi su beni culturali e musei negli anni 2001-2003: 27 miliardi di lire nel 2001, 28,5 miliardi nel 2002 e 40 miliardi nel 2003. Questi fondi sono destinati al restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali, sia statali che non statali, secondo le finalità già previste dalla legge 513/1999. Gli interventi devono essere definiti mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa consultazione delle Soprintendenze competenti per territorio. La norma consente ai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni culturali di effettuare direttamente gli interventi finanziati, operando sotto la vigilanza della Soprintendenza competente. Questa modalità di gestione diretta rappresenta un elemento innovativo che accelera l'attuazione dei progetti rispetto ai procedimenti amministrativi tradizionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29

Testo normativo

LEGGE n. 29/2001 # LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29 ## Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Interventi su beni culturali 1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 , nonchè per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonchè di lire 40.000 milioni per l'anno 2003. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio. 3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonchè quelli di cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L' art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 , recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali", così recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati: a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi; b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001". - Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato dalla presente legge, così recita: "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonchè per interventi di restauro paesaggistico".

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La Legge 29/2001 disciplina gli stanziamenti per restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali, archeologici, storici e artistici, con particolare riferimento a musei e interventi paesaggistici. Professionisti del settore culturale e amministratori di enti pubblici consultano questa norma per comprendere le modalità di finanziamento, i ruoli della Soprintendenza e le responsabilità dei soggetti gestori. La legge si integra con la normativa sulla razionalizzazione della finanza pubblica e prevede anche l'utilizzo degli utili del gioco del lotto per il recupero dei beni culturali.

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