Legge Registro e Successioni

Legge 2882/1888

Che erige in corpi morali i due lasciti di beneficenza, istituiti dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa e autorizza gli esecutori testamentari ad accettare la eredita' disposta dalla suddetta testatrice. (8802882R)

Pubblicato: 26/04/1888 In vigore dal: 23/02/1888 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti giuridici dell'erezione in corpo morale dei due lasciti di beneficenza istituiti da Carlotta Garibaldi vedova Costa?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 2882/1888 riconosce personalità giuridica a due lasciti testamentari di beneficenza istituiti dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa mediante testamento olografo del 21 ottobre 1875. Il primo lascito, denominato "Lascito di Girolamo Garibaldi e Carlotta Garibaldi vedova Costa", era destinato al mantenimento perpetuo di tre ragazzi (due maschi e una femmina) presso il regio istituto dei sordo-muti di Genova fino ai diciotto anni. Il secondo, intitolato "Lascito dei furono coniugi Francesco Costa e Carlotta Garibaldi Costa", era destinato al mantenimento del maggior numero possibile di vedove di condizione civile, con età superiore ai sessanta anni, nate e residenti a Genova. L'erezione in corpo morale consente ai due enti di acquisire capacità giuridica autonoma, permettendo agli esecutori testamentari (il direttore del regio istituto e Alessandro Camoglino) di accettare l'eredità e amministrare il patrimonio destinato (valutato in lire 126.818 con rendita annua di lire 6.223,50) secondo le volontà della testatrice. Questo provvedimento rappresenta il riconoscimento formale dello Stato italiano della natura pubblica e permanente di questi enti di beneficenza, sottraendoli alla semplice gestione privata e conferendo loro stabilità istituzionale.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 23 febbraio 1888, n. 2882

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2882/1888 # REGIO DECRETO 23 febbraio 1888, n. 2882 ## Che erige in corpi morali i due lasciti di beneficenza, istituiti dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa e autorizza gli esecutori testamentari ad accettare la eredita' disposta dalla suddetta testatrice. (8802882R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento olografo 21 ottobre 1875, depositato il 14 dicembre dello stesso anno presso il notaio Domenico Scaniglia, con cui la fu Carlotta Garibaldi vedova Costa istituì due lasciti di beneficenza, l'uno da denominarsi Lascito di Girolamo Garibaldi e Carlotta Garibaldi vedova Costa fratello e sorella pel mantenimento in perpetuo di di tre ragazzi (due maschi ed una femmina) nel regio istituto dei sordo-muti in Genova fino all'età di anni diciotto, l'altro da intitolarsi Lascito dei furono coniugi Francesco Costa e Carlotta Garibaldi Costa pel mantenimento del maggior numero possibile di vedove di civil condizione, dell'età d'oltre i sessanta anni, nate e residenti in detta città, nominando a tal uopo esecutori testamentari ed amministratori il direttore del regio istituto suddetto ed il signor Alessandro Camoglino fu Luigi; Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che la sostanza mobile e stabile lasciata dalla testatrice per l'adempimento dei detti lasciti fu valutata in lire 126,818 con una rendita annua di lire 6223,50; Visto gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. I due lasciti di beneficenza, istituiti come sopra dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa con testamento olografo 21 ottobre 1875, sono eretti in corpi morali. Sono autorizzati gli esecutori testamentari ed amministratori suddetti ad accettare la eredità disposta per l'adempimento di essi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 111. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.

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Il Regio Decreto 2882/1888 disciplina l'erezione in corpi morali di enti di beneficenza, istituti giuridici fondamentali per la gestione del patrimonio destinato a scopi caritativi e assistenziali. Notai, esecutori testamentari e amministratori di eredità consultano questa normativa per comprendere le procedure di accettazione dell'eredità, la costituzione di enti morali e la loro capacità giuridica nel diritto civile italiano dell'epoca.

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