Legge

Legge 288/2002

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

Pubblicato: 31/12/2002 In vigore dal: 27/12/2002 Documento ufficiale

Quali sono le provvidenze economiche previste dalla Legge 288/2002 per i grandi invalidi di guerra e quali sono i requisiti per accedervi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 288/2002 introduce un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore per i grandi invalidi di guerra che non riescono a ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile entro sessanta giorni dalla richiesta. L'assegno, pari a 878 euro mensili per dodici mensilità ed esente da imposte, spetta ai grandi invalidi affetti da specifiche infermità indicate nella tabella E del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, in particolare per le categorie A), A-bis) e altre categorie indicate. La norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 e riguarda sia i pensionati di guerra che i grandi invalidi per servizio, inclusi coloro che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Per i soggetti con infermità meno gravi (categorie B, C, D, E numero 1), l'assegno è corrisposto al 50% dell'importo pieno, sempre nei limiti delle risorse disponibili e secondo le procedure definite annualmente con decreto ministeriale.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288

Testo normativo

LEGGE n. 288/2002 # LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288 ## Provvidenze in favore dei grandi invalidi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). 1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261 , è sostituito dal seguente: "I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 , e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 , un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 , nonchè ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare". 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. 3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2. 4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati nè siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. ((4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 )) 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

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La Legge 288/2002 disciplina le provvidenze economiche per grandi invalidi di guerra, affrontando tematiche di welfare e protezione sociale attraverso assegni mensili esenti da imposte. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le liquidazioni pensionistiche, le autorizzazioni di spesa e i decreti ministeriali annuali che determinano l'importo e il numero dei beneficiari, considerando anche le modifiche introdotte dalla Legge 196/2009.

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