Quali termini vengono differiti dal Decreto-Legge 286/2001 in materia di smaltimento rifiuti e quali sono i motivi della proroga?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 286/2001 differisce due termini importanti relativi alla gestione dei rifiuti. In primo luogo, posticipa il divieto di conferimento dei rifiuti in discarica fino all'adozione delle norme tecniche necessarie per lo smaltimento, comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Questo differimento era necessario perché l'applicazione immediata del divieto, senza le indispensabili linee guida tecniche ancora in elaborazione, avrebbe causato un'emergenza rifiuti diffusa sul territorio nazionale con gravi rischi per la salute e l'ambiente. In secondo luogo, il decreto posticipa al 31 ottobre 2001 l'obbligo di adesione al Consorzio nazionale imballaggi, per consentire al Consorzio stesso di completare la sua organizzazione e garantire migliori condizioni operative alle aziende aderenti. Il provvedimento è stato adottato dal Presidente della Repubblica sulla base della straordinaria necessità e urgenza, riconoscendo che l'operatività immediata di questi obblighi avrebbe determinato conseguenze critiche per il sistema gestionale dei rifiuti e per le imprese coinvolte.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 286/2001
# DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286
## Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 , convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 , concernente lo smaltimento in discarica di rifiuti; Visto l' articolo 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , introdotto dall' articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , concernente l'obbligo di partecipazione dei soggetti al Consorzio nazionale imballaggi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine relativo al divieto di conferire i rifiuti in discarica, in quanto l'operatività del suddetto divieto, in assenza delle indispensabili norme tecniche per lo smaltimento in discarica, peraltro in fase di avanzata elaborazione, rischia di determinare una diffusa situazione di emergenza rifiuti sul territorio nazionale, con gravi conseguenze sulla tutela della salute e dell'ambiente; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'obbligo di adesione al Consorzio di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al 31 ottobre 2001 , al fine di garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine di cui all' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 , è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall' articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , introdotto dall' articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , è differito al 31 ottobre 2001.
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Il Decreto-Legge 286/2001 riguarda il differimento di termini in materia di smaltimento rifiuti, discariche, norme tecniche e Consorzio nazionale imballaggi. È rilevante per aziende produttrici di imballaggi, gestori di rifiuti e operatori ambientali che devono rispettare gli obblighi di conferimento e partecipazione consortile secondo il decreto legislativo 22/1997.
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