Legge

Legge 285/1997

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza.

Pubblicato: 05/09/1997 In vigore dal: 28/08/1997 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Legge 285/1997 e come viene finanziato il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 285/1997 istituisce un Fondo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato alla promozione dei diritti e delle opportunità per bambini e adolescenti. Il Fondo finanzia interventi a livello nazionale, regionale e locale volti a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo e la socializzazione dei minori, privilegiando il mantenimento nell'ambiente familiare naturale, adottivo o affidatario, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo. La legge riguarda enti pubblici, regioni, province autonome e comuni che implementano programmi per l'infanzia e l'adolescenza.

Le risorse del Fondo vengono ripartite tra regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il 30% riservato a interventi nei principali comuni italiani (Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari). La ripartizione avviene per il 50% sulla base della popolazione minorile rilevata dall'ISTAT e per il 50% secondo criteri specifici: carenza di strutture per la prima infanzia, numero di minori in presidi residenziali, dispersione scolastica, povertà familiare e coinvolgimento di minori in attività criminose.

Il finanziamento è stato autorizzato per 117 miliardi di lire nel 1997 e 312 miliardi di lire a partire dal 1998. La ripartizione delle quote è effettuata dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per la famiglia, in concerto con i ministeri competenti (Lavoro, Interno, Economia, Giustizia) e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Testo normativo

LEGGE n. 285/1997 # LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 ## Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonchè dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 3. ((Il Presidente)) del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

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