Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 284/1997 per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 284/1997 è una normativa che disciplina le iniziative pubbliche dedicate alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva delle persone cieche, in particolare quelle pluriminorate (affette da più disabilità). La legge si applica a livello nazionale e riguarda sia gli interventi di prevenzione che la gestione di centri specializzati per l'educazione e la riabilitazione. In pratica, prevede uno stanziamento annuo iniziale di 6 miliardi di lire (a partire dal 1997) destinato a finanziare questi centri e le relative attività. Nel 2003, questo stanziamento è stato incrementato di ulteriori 600.000 euro annui per sostenere la ricerca scientifica, l'assistenza nel campo della prevenzione e della cura della cecità, nonché per favorire collaborazioni e partenariati internazionali. La normativa rappresenta un impegno dello Stato italiano nel garantire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche attraverso interventi preventivi e riabilitativi strutturati.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 agosto 1997, n. 284
Testo normativo
LEGGE n. 284/1997
# LEGGE 28 agosto 1997, n. 284
## Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei
ciechi pluriminorati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 168) che "Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonchè per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall' articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997 ".
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La Legge 284/1997 è il riferimento normativo per stanziamenti pubblici destinati alla prevenzione della cecità, riabilitazione visiva e integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. Amministrazioni pubbliche e gestori di centri specializzati la consultano per accedere ai finanziamenti previsti, mentre enti di ricerca e organizzazioni internazionali la utilizzano per iniziative di collaborazione nel settore della prevenzione e cura della cecità.
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