Legge Procedimenti

Legge 283/1967

Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Pubblicato: 20/05/1967 In vigore dal: 15/05/1967 Documento ufficiale

Quale era lo scopo della Legge 283/1967 e a chi si applicava?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 283/1967, emanata il 15 maggio 1967, rappresentava un provvedimento straordinario di carattere tributario rivolto alle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Il provvedimento si inseriva nel contesto della Legge 23 dicembre 1966, n. 1139, che prevedeva un condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, con un termine di 120 giorni per usufruirne.

La norma aveva lo scopo di elevare (prolungare) il termine di 120 giorni originariamente previsto dalla legge 1139/1966, al fine di concedere alle popolazioni sinistrate ulteriore tempo per regolarizzare la propria posizione tributaria e beneficiare del condono. Si trattava di una misura di favore straordinaria legata a un evento calamitoso specifico.

In pratica, i contribuenti residenti nei comuni interessati dalle calamità naturali potevano usufruire di una proroga del termine per aderire al condono tributario, regolarizzando eventuali violazioni tributarie senza incorrere in sanzioni penali. Questo rappresentava un'opportunità di regolarizzazione agevolata per chi era stato colpito dal disastro naturale.

È importante sottolineare che questa legge è stata successivamente abrogata dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, perdendo quindi efficacia normativa. Rimane comunque rilevante dal punto di vista storico e per la comprensione dell'evoluzione della normativa tributaria italiana in materia di condoni.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 maggio 1967, n. 283

Testo normativo

LEGGE n. 283/1967 # LEGGE 15 maggio 1967, n. 283 ## Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria. Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))

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La Legge 283/1967 riguarda il condono tributario e le sanzioni non aventi natura penale, rappresentando un'estensione temporale del termine di adesione al condono per i contribuenti colpiti da calamità naturali. Commercialisti e consulenti tributaristi la consultano per comprendere i precedenti storici dei condoni fiscali e la regolarizzazione volontaria di violazioni tributarie. Il provvedimento si colloca nel contesto della normativa sui condoni e dell'amnistia fiscale, istituti che hanno caratterizzato periodicamente l'ordinamento tributario italiano.

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