Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.
Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 280/1999 alla disciplina dei controlli sulle attitudini produttive degli animali e della gestione dei registri anagrafici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 280/1999 modifica la Legge 30/1991 sulla riproduzione animale, ridefinendo le competenze nell'ambito dei controlli zootecnici e genealogici. In particolare, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) mantiene il ruolo centrale nello svolgimento dei controlli delle attitudini produttive per tutte le specie, razze e tipi genetici, operando attraverso l'Ufficio centrale dei controlli e gli uffici provinciali. La norma introduce una distinzione importante nella gestione dei registri anagrafici: l'AIA continua a gestire i registri per le specie bovina ed equina, mentre per le specie ovina, caprina e suina i registri anagrafici sono affidati alle associazioni nazionali allevatori che già gestiscono i libri genealogici. Un elemento rilevante è che tutti i disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole, garantendo un controllo amministrativo centralizzato. Questa modifica attua anche la Direttiva 94/28/CE del Consiglio, allineando la normativa italiana ai principi europei sulle condizioni zootecniche e genealogiche per l'importazione di animali e materiale riproduttivo da Paesi terzi.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1999, n. 280
Testo normativo
LEGGE n. 280/1999
# LEGGE 3 agosto 1999, n. 280
## Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30,
recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione
della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , è sostituito dal seguente: "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 15 gennaio 1991, n. 30 , reca: "Disciplina della riproduzione animale". - La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 , fissa: "Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 : "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
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La Legge 280/1999 disciplina i controlli zootecnici, i registri anagrafici e i libri genealogici secondo le competenze dell'AIA e delle associazioni nazionali allevatori, con approvazione ministeriale preventiva. Gli allevatori e le associazioni di categoria devono conformarsi ai disciplinari e alle valutazioni genetiche stabilite, in attuazione della normativa europea sulla riproduzione animale e l'importazione di animali da Paesi terzi.
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