Legge 280/1923
Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. (023U0280)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 280
Testo normativo
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