Quali sono le disposizioni della Legge 279/2004 per garantire la coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 279/2004 è un decreto-legge emanato dal Presidente della Repubblica il 22 novembre 2004 con carattere di urgenza, finalizzato a creare un quadro normativo minimo che consenta la coesistenza pacifica tra tre diverse forme di agricoltura: quella transgenica (con organismi geneticamente modificati), quella biologica (secondo i metodi del regolamento CEE 2092/91) e quella convenzionale (le altre forme di coltivazione). La norma si applica alle coltivazioni transgeniche destinate alla produzione commerciale, escludendo quelle utilizzate per ricerca e sperimentazione, e riguarda direttamente gli agricoltori, i produttori agroalimentari e gli operatori del settore che devono operare nel medesimo territorio. L'obiettivo principale è proteggere la biodiversità ambientale, garantire la libertà di scelta economica degli imprenditori agricoli e dei consumatori, nonché preservare la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare italiana. In pratica, il decreto stabilisce i criteri minimi per evitare contaminazioni genetiche tra le diverse colture e per tutelare sia chi sceglie di coltivare OGM sia chi preferisce metodi biologici o convenzionali, rappresentando un equilibrio tra innovazione agricola e protezione delle produzioni tradizionali.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 279/2004
# DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279
## Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003 , definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione (( autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale. )) 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per: a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ; b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 ; c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).
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La Legge 279/2004 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agricolo e deve gestire la coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, affrontando questioni di responsabilità civile, tracciabilità e conformità alle direttive comunitarie. Imprenditori agricoli, consulenti agroambientali e società di certificazione biologica la consultano per comprendere obblighi di distanza, misure di isolamento e protezione della biodiversità secondo il decreto legislativo 224/2003 e la Raccomandazione CE 2003/556/CE.
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