Legge

Legge 279/2000

((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali)).

Pubblicato: 12/10/2000 In vigore dal: 12/10/2000 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi previsti dal Decreto-Legge 279/2000 per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e quali zone sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 279/2000 è stato emanato il 12 ottobre 2000 per affrontare l'emergenza idrogeologica in Italia, in particolare in Calabria dopo gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2000. La norma si applica alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e prevede misure di salvaguardia temporanee, in vigore fino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico. Riguarda principalmente i comuni colpiti da inondazioni e le zone indicate come ad alto rischio nei piani straordinari, con particolare attenzione alle aree entro 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica di laghi, fiumi e corsi d'acqua.

La norma prevede in pratica l'applicazione di misure di protezione civile e l'adozione di piani di emergenza con adeguata informazione alla popolazione. Autorizza inoltre spese significative: 110 miliardi di lire per interventi di salvaguardia nel 2000, 30 miliardi per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e 25 miliardi annui per il 2001-2002 per la copertura radar meteorologica del territorio nazionale. I comuni interessati sono identificati in tabelle allegate (tabelle A e B) e possono essere aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 279/2000 # DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 ## <em><strong>((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 ; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamit&agrave; idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile 1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , e successive modificazioni, di seguito denominato: " decreto-legge n. 180 del 1998 ", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell' articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , &egrave; stato determinato da fenomeni di inondazione, nonch&egrave; dei comuni o delle localit&agrave; indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998 , indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza; b) nelle aree con probabilit&agrave; di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorit&agrave; di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gi&agrave; ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell' articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni. ((6)) 2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2000, N. 365 . 4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma &egrave; data adeguata informazione e pubblicit&agrave; alla popolazione residente. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, &egrave; autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unit&agrave; previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unit&agrave; previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unit&agrave; previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente. 6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell' articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998 , sono adottate le ordinanze di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . A tale fine &egrave; autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unit&agrave; previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unit&agrave; previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonch&egrave; con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999 , predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma &egrave; attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , cos&igrave; come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall' articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . (4) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 170, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , i riferimenti in esso contenuti all' articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] r) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 1 , e nell' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".

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Il Decreto-Legge 279/2000 è il riferimento normativo per protezione civile, rischio idrogeologico, piani di emergenza e salvaguardia territoriale. Enti locali, protezione civile e amministrazioni regionali lo consultano per autorità di bacino, perimetrazione delle aree a rischio, monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e finanziamenti per la prevenzione delle calamità naturali.

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