Quali sono le regole sul riporto delle perdite quando due società si fondono?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 277/1986 introduce un limite importante al riporto delle perdite nelle operazioni di fusione tra società. In pratica, quando due o più società si fondono, le perdite accumulate dalle società che partecipano alla fusione non possono essere completamente dedotte dal reddito della nuova società risultante dalla fusione, ma solo fino al limite del patrimonio netto di ciascuna società al momento della fusione (escludendo i conferimenti degli ultimi 18 mesi). Questo meccanismo serve a evitare abusi fiscali, impedendo che perdite eccessive vengano trasferite artificialmente per ridurre la base imponibile della società risultante. La norma si applica a tutte le fusioni, ma prevede eccezioni importanti: non si applica alle incorporazioni di società controllate da almeno due anni (o dalla loro costituzione) se realizzate prima del 1° gennaio 1988, e non si applica alle fusioni tra società controllate dalla medesima società o ente. Per i commercialisti e le aziende, questa disposizione è rilevante perché incide direttamente sulla convenienza economica di operazioni di fusione e incorporazione, richiedendo una valutazione attenta del patrimonio netto delle società coinvolte.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 277/1986
# DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277
## Riporto delle perdite nelle fusioni di societa'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (( 1. Nell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , è aggiunto il seguente comma: "In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all' articolo 2502 del codice civile , senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell' articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile , nonchè alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente"))
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Il Decreto-Legge 277/1986 disciplina il riporto delle perdite nelle fusioni e incorporazioni di società, un aspetto cruciale per la pianificazione fiscale di operazioni straordinarie. Commercialisti e consulenti devono considerare il limite al trasferimento delle perdite in relazione al patrimonio netto, le eccezioni per le società controllate, e l'impatto sulla determinazione del reddito imponibile della società risultante dalla fusione.
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