Legge

Legge 276/1997

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

Pubblicato: 19/08/1997 In vigore dal: 22/07/1997 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità della Legge 276/1997 per risolvere il contenzioso civile pendente nei tribunali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 276/1997 è stata emanata per affrontare l'arretrato dei procedimenti civili pendenti presso i tribunali ordinari alla data del 30 aprile 1995. L'obiettivo principale era definire questi procedimenti nel tempo massimo di cinque anni attraverso l'istituzione di sezioni stralcio dedicate e il ricorso a giudici onorari aggregati. La legge prevedeva la nomina di mille giudici onorari aggregati, figure professionali reclutate da avvocati, magistrati a riposo, professori universitari, ricercatori universitari e notai in possesso dei requisiti richiesti. Questa soluzione rappresentava un intervento straordinario per accelerare la definizione dei procedimenti civili, un problema strutturale della giustizia italiana dell'epoca. Le sezioni stralcio venivano istituite presso tribunali specifici individuati con decreto del ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, che determinava anche il numero delle sezioni e la relativa pianta organica.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Testo normativo

LEGGE n. 276/1997 # LEGGE 22 luglio 1997, n. 276 ## Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati 1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale. 2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)) ; b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)) . (( c-bis) i notai anche in pensione. )) 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati."

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La Legge 276/1997 riguarda la definizione del contenzioso civile pendente, l'istituzione di sezioni stralcio e la nomina di giudici onorari aggregati. È rilevante per avvocati, magistrati e professionisti del diritto che operano nel sistema giudiziario civile, in quanto disciplina modalità straordinarie di gestione dell'arretrato giudiziario e il reclutamento di personale giudiziario temporaneo. La normativa si applica ai procedimenti civili pendenti e rappresenta un intervento legislativo sulla organizzazione giudiziaria e sulla gestione dei carichi di lavoro dei tribunali ordinari.

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