Quale contributo straordinario è stato concesso all'Università degli Studi di Torino con la Legge 274/2004 e come è stato ripartito negli anni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 274/2004 è un provvedimento normativo che disciplina il finanziamento straordinario destinato all'Università degli Studi di Torino in occasione del VI centenario della sua fondazione. L'ateneo torinese ha ricevuto un contributo complessivo di 5.550.000 euro, suddiviso in due annualità: 1.950.000 euro per l'anno 2003 e 3.600.000 euro per l'anno 2004. Questo finanziamento rappresenta un intervento eccezionale dello Stato, al di fuori dei normali stanziamenti ordinari destinati alle università. La norma si applica esclusivamente all'Università degli Studi di Torino e riguarda specificamente le celebrazioni e le iniziative legate al seicentesimo anniversario della fondazione dell'ateneo. Dal punto di vista amministrativo e contabile, il contributo è stato iscritto nei capitoli di bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica secondo le modalità previste dalla legge finanziaria 2004.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 novembre 2004, n. 274
Testo normativo
LEGGE n. 274/2004
# LEGGE 5 novembre 2004, n. 274
## Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Universita'
degli studi di Torino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finanziamento straordinario) 1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 5, comma 1. - L' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»), è il seguente: «Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il finanziamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 ; (Omissis)». - La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria». (Omissis).
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La Legge 274/2004 rappresenta un esempio di finanziamento straordinario alle università pubbliche italiane, distinto dal fondo ordinario di finanziamento universitario disciplinato dalla legge 537/1993. Questo tipo di contributo rientra negli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale e segue le disposizioni sulla gestione del bilancio dello Stato e sulla programmazione della spesa pubblica per l'istruzione superiore.
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