Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0073)
Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 27/2011 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27/2011 è una norma urgente emanata dal Presidente della Repubblica il 26 marzo 2011 che prevede l'erogazione di assegni una tantum (pagamenti unici e straordinari) al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma incrementa di 115 milioni di euro annui, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il fondo destinato a questi pagamenti, già previsto dal precedente decreto-legge 78/2010. Gli assegni una tantum sono destinati a compensare il personale in servizio, incluso coloro che percepiscono contemporaneamente assegni funzionali, trattamenti economici legati all'anzianità di servizio, incrementi stipendiali e altri emolumenti previsti dalla normativa. Il finanziamento di queste misure proviene dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa a fondi precedentemente stanziati, con variazioni di bilancio disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze. La norma garantisce inoltre che i trattamenti economici siano omogenei tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 27/2011
# DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27
## Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (11G0073)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 , è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. ((2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia)) 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonchè degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè all'applicazione dell' articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 . 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Il Decreto-Legge 27/2011 è il riferimento normativo per chi gestisce la contabilità delle Forze armate, Forze di polizia e vigili del fuoco, in materia di assegni una tantum, trattamenti economici, anzianità di servizio e variazioni di bilancio. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico lo consultano per comprendere l'incremento dei fondi destinati al personale, la riduzione delle spese correlate e le modalità di rendicontazione delle risorse stanziate per il triennio 2011-2013.
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