Legge

Legge 268/1999

Disciplina delle "strade del vino".

Pubblicato: 09/08/1999 In vigore dal: 27/07/1999 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per esercitare attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di prodotti lungo le "strade del vino"?

Spiegato da FiscoAI
La legge 268/1999 disciplina le "strade del vino" come percorsi segnalati che valorizzano i territori vinicoli attraverso un'offerta turistica integrata. Le aziende agricole vitivinicole che insistono lungo questi percorsi possono svolgere attività di ricezione, ospitalità, degustazione e attività ricreative, ricondotte alle attività agrituristiche secondo la legge 730/1985. Per quanto riguarda la somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali e a DOP/IGP, le aziende devono presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune competente, rispettando i requisiti igienico-sanitari e le normative regionali. Questa somministrazione deve rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente di produzione vinicola. Le cantine industriali e le enoteche aderenti al disciplinare possono anch'esse effettuare presentazione, degustazione e mescita di prodotti vitivinicoli secondo le medesime modalità previste per le aziende agricole produttrici.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 luglio 1999, n. 268

Testo normativo

LEGGE n. 268/1999 # LEGGE 27 luglio 1999, n. 268 ## Disciplina delle "strade del vino". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e obiettivi 1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 , e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino". 2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all' articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni. (( 3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. 3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino". 3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 )) 4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

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La legge 268/1999 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'agriturismo vitivinicolo, con particolare attenzione alle attività agrituristiche, alla somministrazione di alimenti a DOP/IGP e alle modalità di presentazione della SCIA. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per classificare correttamente le attività di ricezione e ospitalità, per verificare la conformità alle normative regionali e per gestire la secondarietà della somministrazione alimentare rispetto all'attività principale di produzione vinicola.

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