Legge

Legge 266/1999

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

Pubblicato: 06/08/1999 In vigore dal: 28/07/1999 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i principi della delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica secondo la Legge 266/1999?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 266/1999 delega il Governo a emanare un decreto legislativo per riordinare la carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri entro nove mesi. L'obiettivo principale è potenziare l'attività del Ministero sia in Italia che all'estero, migliorando la funzionalità delle strutture centrali, della rete diplomatica e consolare, e degli Istituti italiani di cultura. La normativa riguarda il personale della carriera diplomatica e stabilisce come deve essere disciplinato il loro rapporto di impiego, il trattamento economico e la progressione in carriera.

Il decreto deve seguire principi specifici: confermare l'unitarietà della carriera diplomatica, prevedere l'accesso esclusivamente dal grado iniziale tramite concorso, rivedere i gradi mediante accorpamento e incrementare l'organico fino al 20% rispetto al 1° luglio 1998. È prevista una procedura negoziale quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, condotta tra il Ministro per la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative.

Per quanto riguarda il trattamento economico, la legge prevede l'eliminazione di automatismi stipendiali e l'introduzione di un sistema onnicomprensivo articolato in: una componente stipendiale di base, una correlata alle posizioni funzionali e responsabilità esercitate, e una legata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La progressione in carriera deve avvenire mediante procedure obiettive che premino i funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi formativi obbligatori.

La legge autorizza spese specifiche: 7,581 miliardi di lire per il 1999, 15,162 miliardi per il 2000 e 22,809 miliardi a decorrere dal 2001, mantenendo l'invarianza della spesa globale complessiva e rispettando i vincoli della legge finanziaria e del bilancio dello Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Testo normativo

LEGGE n. 266/1999 # LEGGE 28 luglio 1999, n. 266 ## Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica). 1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonchè nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione; b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera; c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001; d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale; e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonchè l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale; f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione; g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento, nonchè in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonchè per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento; h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea; i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere. AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comuni 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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