Quali sono gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla Legge 266/1997 per i provvedimenti di sostegno alle attività economiche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 266/1997 istituisce un sistema di valutazione e controllo sull'efficacia dei provvedimenti pubblici di sostegno all'economia e alle attività produttive. Il Governo è tenuto a presentare annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione dettagliata che illustri l'andamento dei diversi interventi di sostegno, con dati articolati per territorio, somme impegnate ed erogate, investimenti attivati e impatto occupazionale. La norma si applica a tutti i soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno economico, i quali devono fornire al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ogni informazione utile sull'utilizzo dei fondi ricevuti. È stata istituita presso il Ministero dell'Industria una struttura apposita dedicata al monitoraggio e alla raccolta dati, che risponde anche alle richieste informative delle Commissioni parlamentari su singoli beneficiari. Le Commissioni parlamentari possono infine presentare una relazione annuale alle Assemblee delle Camere prima dell'inizio della sessione di bilancio, permettendo così una valutazione sistematica dell'efficacia dei provvedimenti di sostegno economico.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
Testo normativo
LEGGE n. 266/1997
# LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
## Interventi urgenti per l'economia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonchè l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3. 3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo. 4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo. 5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 266/1997 disciplina il monitoraggio e la trasparenza dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, richiedendo rendicontazione annuale, tracciabilità territoriale dei finanziamenti e valutazione dell'impatto occupazionale. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere gli obblighi informativi dei beneficiari di agevolazioni, finanziamenti pubblici, contributi a fondo perduto e incentivi alle imprese, nonché per verificare la documentazione richiesta dal Ministero dell'Industria in materia di controllo e vigilanza.
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